Autonomia, ricorso al Capo dello Stato
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05 Luglio 2010
La delibera non è valida.
CEGLIE – Il Comitato non molla nel suo progetto di vedere realizzata sul territorio di Carbonara, Ceglie e Loseto una amministrazione comunale autonoma. Anzi, proprio per questo si è rivolto direttamente al Presidente della Repubblica.
E’ il messaggio lanciato l’altro ieri nella sede dell’Associazione “Cilia Universitas” in Ceglie del Campo nel corso della conferenza stampa organizzata dal Comitato “Uniti per l’Autonomia”.
Il presidente Giuseppe Anaclerio ha annunciato di aver proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il provvedimento n. 254 del 5 febbraio 2010 con il quale il vecchio Consiglio regionale della Puglia ha bocciato la proposta di legge per la istituzione del Comune autonomo di Carbonara, Ceglie del Campo e Loseto.
Ovviamente il Comitato intende comunque perseguire vie alternative a quella giurisdizionale con la richiesta, da avanzare agli Organi regionali preposti, “di riesame per autotutela della proposta di legge di cui si tratta, apparendo il provvedimento consiliare di rigetto, adottato il 5 febbraio scorso, sicuramente viziato di illegittimità”.
In tal modo sarebbero richiamati e convalidati gli atti procedimentale già definiti e in particolare il Referendum consultivo svoltosi il 19 aprile 2009 evitando quindi di spendere da capo 500mila euro per una eventuale nuova consultazione referendaria.
“Qualora questo iter non fosse possibile – ha detto Anaclerio – il Comitato formalizzerebbe una nuova proposta analoga alla prima da affidare alla iniziativa di uno o più consiglieri regionali vicini e sensibili al movimento autonomistico”. In parole povere l’iter dovrebbe ripartire da zero.
Il legale di fiducia degli autonomisti, il professor Michele Carella, ha svolto una approfondita relazione sul ricorso straordinario da lui predisposto per incarico del Comitato. In particolare, dopo un’ampia dissertazione sulla natura del provvedimento in questione e sulla sua impugnabilità, ha posto in rilievo come, a parere del ricorrente, la delibera n. 254/2010 risulta inficiata dai vari vizi di legittimità
Primo motivo: difetto di motivazione e di istruttoria – sviamento di potere. Infatti secondo il Comitato “il clima di estremo condizionamento politico in cui è maturata la decisione regionale, ha determinato che le risultanze istruttorie procedimentali, tutte estremamente favorevoli all’Autonomia, non siano state prese in nessuna logica e coerente considerazione”. Non va dimenticato che la VII Commissione consiliare permanente della Regione Puglia, nella lunga ed accurata istruttoria, “aveva già posto in evidenza i diversi e più pregnanti aspetti che legittimavano l’erezione in Comune autonomo delle frazioni in considerazione. Era evidente che su questi aspetti ed interessi doveva incentrarsi la valutazione del Consiglio regionale”. Invece, ha ricordato l’avvocato carella “nulla si legge nell’impugnata delibera consiliare di razionale, di logico, di attinente e di congruo che giustifichi il rigetto della proposta. E tutte le anzidette circostanze inducono alla conclusione che quella che doveva essere una decisione sull’esistenza o meno delle condizioni per erigere a Comune autonomo le frazioni più periferiche del Comune di Bari, si sia trasformato nel solito sterile teatrino della politica”.
“In contrasto con la chiarezza dei termini tecnici individuati dalla Commissione istruttoria, si ha la netta sensazione – sostengono gli autonomisti – che i punti di vista espressi da minoranza e maggioranza attraverso gli interventi dei rispettivi rappresentanti, i soli che abbiano preso la parola nella seduta del 5 febbraio 2010, oltre al promotore del disegno di legge ed al Presidente della VII Commissione, siano rimasti tali, cioè posizioni diverse di diverse parti politiche, che non sono confluite, amalgamandosi, in una collegiale decisione consiliare”.
Dal comportamento dei singoli membri del collegio decidente ad un certo punto sembra emergere addirittura “una chiara volontà di non decidere, non riuscendosi ad enucleare una corretta valutazione dei presupposti e degli interessi cui è legato il corretto esercizio del potere, che non solo è imposto dalla legge, ma che costituisce anche espressione della ragionevolezza che sempre deve presiedere ad ogni concreta decisione amministrativa”. Di conseguenza, ha proseguito Carella “neppure emergono con la dovuta visibilità le vere o presunte ragioni concrete in forza delle quali il Consiglio regionale nella sua collegialità, si sia dichiarato contrario all’Autonomia delle frazioni di Carbonara, Ceglie del Campo e Loseto”.
In parole povere chi ha deciso di bocciare l’autonomia di Carbonara, Ceglie e Loseto non ha neanche spiegato il perché di questa decisione peraltro contraria a quello che aveva deciso la Commissione regionale pochi giorni prima. Infatti, ha ribadito il legale degli autonomisti “nell’immotivata delibera impugnata, considerando anche tutto il materiale istruttorio citato, sembra difettare proprio quello che doveva costituire l’oggetto specifico di attenzione e di valutazione, vale a dire la considerazione della sussistenza o insussistenza delle relative condizioni e dell’interesse pubblico, con le correlate ragioni giustificative in fatto ed in diritto, che dovevano essere oggetto di decisione da parte del Consiglio Regionale”.
La delibera impugnata rappresenta, quindi, secondo gli autonomisti “una mera, quanto bruta, espressione di prepotenza politica, avulsa da ogni concreta e razionale analisi degli elementi che secondo diritto dovevano essere individuati”.
Il legale del Comitato ha poi spiegato che il Consiglio regionale “ha omesso qualsiasi considerazione e valutazione dei concreti interessi pubblici delle popolazione interessate, poiché i reali interessi tenuti presenti sono stati solo quelli della casta politica locale, non interessata a cambiamenti ritenuti evidentemente scomodi”. Ed in questo modo di procedere dell’Assemblea non si può non ravvisare il classico détournement de pouvoir, lo sviamento di potere, secondo gli schemi enucleati dal Consiglio di Stato francese, agli albori dello Stato parlamentare.
Il secondo motivo per cui la delibera che ha bocciato l’autonomia è da ritenersi illegittima è la mancanza del numero legale. Il comitato ricorrente ritiene infatti illegittime le modalità di computo del numero legale adoperate per ritenere validamente costituita la seduta del 5 febbraio. Ci si è rifatti a una interpretazione secondo cui nel calcolo del numero minimo che deve essere presente in aula non vanno computati i consiglieri in congedo.
E invece secondo il Comitato per l’autonomia lo Statuto dice espressamente che deve esserci la metà più uno dei componenti dell’assemblea, vale a dire 36 persone. In aula nel giorno della bocciatura dell’autonomia c’erano solo 35 presenze. Mancava quindi il numero legale. La delibera non è valida.
Fonte: Barisera


























